Faq Mobilità 2025/2028

1) Chi può presentare domanda di mobilità?

Tutto il personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato. Non può presentare domanda il personale docente immesso in ruolo con contratto a tempo determinato. Le domande dovranno essere presentate tramite istanze online

2) Chi non può presentare domanda di mobilità?

Esistono dei blocchi per alcune tipologie di docenti:

a)     Vincolo dei tre anni sulla stessa scuola sulla mobilità per i docenti neoassunti. Hanno la deroga al vincolo coloro che fruiscono dei benefici della legge 104/1992, i genitori di figli di età inferiore ai 16 anni, e coloro che hanno genitori di età superiore ai 65 anni. L’età si calcola al 31 dicembre dell’anno in corso.

b) Vincolo di tre anni nella stessa scuola quando si ottiene il trasferimento/passaggio in una sede puntuale esplicitamente indicata nella domanda e tale richiesta è stata soddisfatta; a meno che non si stia utilizzando una precedenza o si sia perdente posto, Dunque: Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento. Non si applica ai perdenti posto, a coloro che fruiscono dei benefici della legge 104/1992, ai genitori di figli di età inferiore ai 16 anni, e a coloro che hanno genitori di età superiore ai 65 anni. L’età si calcola al 31 dicembre dell’anno in corso.

c) Il vincolo quinquennale per chi insegna su posto di sostegno permette di presentare domanda di trasferimento solo su posto di sostegno (anche per altro grado di istruzione, se in possesso della specializzazione specifica). Scaduto il quinquennio, i docenti di sostegno possono fare domanda di trasferimento su posto comune o normale, se in possesso dell’abilitazione specifica.

3) Quali docenti non sono tenuti al vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento?

I docenti per i quali non si applica il vincolo triennale sono i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, …), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza ed i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

4) Si può presentare domanda di mobilità per le istituzioni scolastiche di altra provincia?

Sì, tutti possono presentare domanda di mobilità per istituzioni scolastiche di altre province, anche di più province.

5) Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede trasferimento nella provincia di titolarità e in altra provincia?

Chi richiede le istituzioni scolastiche della provincia di titolarità sia sedi di altre province dovrà presentare una sola domanda.

6) Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra e/o ruolo?

Coloro che presenteranno sia il passaggio di cattedra e/o di ruolo che la domanda di trasferimento dovranno presentare una domanda distinta per ogni movimento: una per il trasferimento, una per il passaggio di cattedra (anche più di uno), una per il passaggio di ruolo. In caso di trasferimento e passaggio di cattedra la documentazione può essere allegata una volta sola.

7) Quale domanda dovrà presentare chi intende passare da posto di sostegno a posto comune? e viceversa?

Se la domanda riguarda lo stesso ordine di scuola, il docente dovrà presentare domanda di trasferimento. Se, invece, si intende chiedere un posto comune in altro ruolo da posto di sostegno (o viceversa da posto comune a posto di sostegno di altro ruolo), si dovrà presentare domanda di passaggio di ruolo.

Si ricorda che per presentare domanda di passaggio di ruolo e/o di cattedra è necessario aver superato l’anno di prova.

Se si ottiene il trasferimento da posto comune/normale a posto di sostegno, riparte il vincolo quinquennale su sostegno.

8) Quali sono le fasi della mobilità?              

Per quanto riguarda la mobilità territoriale le fasi sono tre:

●     Fase comunale

●     Fase provinciale

●     Fase interprovinciale

9) Quante preferenze si possono indicare nella domanda?

È possibile esprimere fino a 15 preferenze: tra queste, si possono indicare anche tutte e 15 istituzioni scolastiche specifiche (della stessa o di altra provincia) o, anche, distretti, comuni o intere province ma in numero totale di 15. Si ricorda che gli ambiti territoriali non esistono più. Si può indicare anche una sola preferenza e una sola scuola.

Se non si otterrà nessuna delle sedi richieste, si mantiene l’attuale sede di titolarità.

10) Come verranno prese in considerazione le preferenze espresse nella domanda?

Le preferenze espresse nelle domande saranno prese in considerazione nell’ordine inserito nella domanda stessa. Ogni aspirante partecipa, nella fase di appartenenza, nell’ordine di posizione in graduatoria derivata dal punteggio. Le norme dell’articolo 13 del CCNI però indicano una serie di situazioni che danno il diritto di precedenza: i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, …).

11) In quale ordine saranno considerate domande di trasferimento, passaggio di cattedra e/o di ruolo?

In caso di richiesta contestuale di trasferimento e di passaggio di cattedra si deve specificare a quale dei due movimenti si vuole dare la precedenza (trasferimento o passaggio di cattedra). Se non si danno indicazioni, prevale il passaggio di cattedra.

Nel caso si presenti anche domanda di passaggio di ruolo questa ha la priorità assoluta sulle altre.

12) Quanti posti verranno riservati alla mobilità interprovinciale e quanti alla mobilità professionale?

Al termine dei trasferimenti all’interno della stessa provincia, i posti residui verranno così distribuiti:

– 50% dei posti riservati alle prossime immissioni in ruolo.

– 25% dei posti riservati ai trasferimenti tra province diverse.

– 25% dei posti riservati alla mobilità professionale provinciale e interprovinciale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

13) Cosa accade ai docenti che sono individuati come soprannumerari?

I docenti che dovessero essere individuati come soprannumerari (sia che abbiano fatto sia che non abbiano presentato fatto domanda volontaria) possono presentare domanda di trasferimento (condizionata oppure no) e possono esprimere sia specifiche istituzioni scolastiche sia comuni o distretti. Se trasferiti d’ufficio (non presentando domanda o non essendo soddisfatti in nessuna preferenza) possono essere assegnati ad una scuola viciniore a quella di ex titolarità secondo le tabelle di viciniorità o, in caso di soprannumero, nella provincia di precedente titolarità o servizio.

Domanda di trasferimento condizionata: i soprannumerari possono presentare “domanda di trasferimento condizionata”. In sostanza, nel modello di domanda di mobilità qualora nella scuola di titolarità si riformi la cattedra, si può (secondo determinate modalità) indicare la volontà di rientrare con precedenza nella scuola nella quale si è risultati in soprannumero, nel caso in cui si renda disponibile un posto (per trasferimento volontario di altro collega in altra scuola, pensionamento, dimissioni, ecc)

14) Quali documenti bisogna presentare?

In generale, si devono allegare la dichiarazione dei servizi, la dichiarazione di esigenze di famiglia (se si possono far valere); la dichiarazione di servizio continuativo, la dichiarazione titoli (se si possiedono titoli valutabili oltre quello di accesso); la dichiarazione di abilitazione specifica per chi chiede il passaggio di cattedra o di ruolo; la dichiarazione di diritto alla fruizione della deroga per chi sarebbe soggetto a vincolo triennale; la documentazione sanitaria per chi beneficia di precedenza per motivi di salute o per altri benefici indicati dalla Legge 104/1992.

15) Come si caricano gli allegati alla domanda di mobilità?

Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata su Istanze on line. Anche la documentazione di tipo sanitaria va inserita nella domanda. Prima di allegare la documentazione alla domanda, deve essere caricata in una apposita sezione di istanze online chiamata “Gestione allegati” a cui si accede dalla voce “Altri servizi”

16) Come sono valutati i titoli per la mobilità?

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle tabelle di valutazione allegate al contratto. Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l’apposito allegato. Chi richiede il trasferimento e il passaggio documenterà una sola domanda. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le certificazioni sono sostituite da dichiarazioni personali scritte su file.

17) Come si dichiarano i servizi? A cosa serve l’allegato D?

Per documentare il servizio deve essere utilizzato l’allegato D (diverso per Scuole Infanzia/Primaria e per Scuole Secondarie, e uno apposito per il personale ATA). Anche quest’anno scolastico al personale docente si attribuisce lo stesso punteggio sia al servizio di ruolo sia al servizio non di ruolo o in altro ruolo (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale). Al personale ATA il servizio svolto sul profilo di appartenenza viene valutato 2 punti per ogni mese, sino ad un massimo di 24 punti per un anno scolastico.

18) Come si dichiara il servizio continuativo? A cosa servono l’allegato F (docenti) e l’allegato E (ATA)?

Per documentare la continuità di servizio nel medesimo posto di ruolo (almeno 3 anni di ruolo, escluso l’anno in corso) nella scuola di attuale titolarità i docenti devono utilizzare l’allegato F; e gli ATA l’allegato E.

19) Come si certificano i titoli culturali (idoneità a pubblico concorso, seconde lauree, specializzazioni, master, ecc.)?

Il superamento di pubblico concorso e gli altri titoli culturali valutati (seconde lauree, specializzazioni post lauream, ulteriore laurea triennale, corsi di perfezionamento o master di almeno 1500 ore e 60 CFU, di durata annuale e con esame finale; corsi CLIL, ecc.) si certificano attraverso dichiarazione personale, ai sensi del DPR 445/2000.

I TITOLI DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO (prima laurea, abilitazioni, specializzazione sul sostegno) o al PROFILO ATA di appartenenza NON SI VALUTANO.

20) Come si dichiara il possesso dell’abilitazione specifica (per il passaggio di cattedra o di ruolo)?

Chi presenta domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo dovrà utilizzare l’allegato relativo al possesso dell’abilitazione specifica per il tipo di posto o per la/le classe/i di concorso richiesta/e. Si ricorda che per chiedere passaggio di ruolo o di cattedra è necessario avere superato l’anno di prova nel ruolo di titolarità.

Chi chiede la mobilità su posto di sostegno dovrà autocertificare il titolo di specializzazione posseduto.

21) Come si dichiarano le esigenze di famiglia?

La dichiarazione della residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia (SOLO PER MOBILITÀ TERRITORIALE) deve riportare anche la data di decorrenza della residenza stessa che deve essere antecedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità; si dovrà sempre dichiarare lo stato civile (celibe, nubile, coniugata/o, vedova/o o separata/o legalmente o divorziata/o) e lo stato di parentela con la persona cui ci si vuole ricongiungere.

22) Come si dichiara la presenza di figli minorenni?

Quando si dichiara l’esistenza di figli minorenni nell’autocertificazione si dovrà sempre indicare la data di nascita degli stessi.

23) Come si certificano le malattie, la disabilità, l’invalidità e le altre situazioni sanitarie?

Le certificazioni mediche (precedenze relative alla legge 104/92) non possono essere sostituite da dichiarazioni personali, occorre scannerizzare eventuali certificati, verbali di riconoscimento della disabilità o della invalidità civile, dichiarazioni connesse e caricare tutta la documentazione nella domanda su Istanze Online.