FAQ – Mobilità 2020/2021

1) Chi può presentare domanda di mobilità?

Le domande dovranno essere presentate tramite istanze online dal 28/03/ 2020 al 21/04/2020

Tutti i docenti possono presentare domanda di mobilità, sia i neo immessi in ruolo sia gli immessi in ruolo in anni precedenti.

2) Chi non può presentare domanda di mobilità?

Esistono dei blocchi per alcune tipologie di docenti:

a)     Blocco dei tre anni nella stessa scuola quando ottengo il trasferimento/passaggio in una sede da me esplicitamente indicata nella domanda e tale richiesta è stata soddisfatta; a meno che non stia utilizzando una precedenza o sia perdente posto, dunque: Tale blocco riguarda tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado e indipendentemente dal canale di reclutamento. Non si applica alle precedenze e ai perdenti posto.

b)     Blocco dei cinque anni sulla stessa scuola sulla mobilità per i docenti della scuola secondaria di I e II grado assunti dal 1° settembre 2019: riguarda i docenti inseriti nelle graduatorie del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) quindi con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018.

Si ricorda, invece, per gli altri docenti ex FIT, individuati entro il 31/8 e che hanno già svolto il FIT e riconfermati o no nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova, non rientrano in tale blocco.

c)     Blocco dei 5 anni nella stessa scuola di assunzione inserito nel decreto scuola per tutti gli ordini di scuola e grado che riguarderà tutti i prossimi neoassunti a partire dal 1° settembre 2020.

Il blocco riguarderà indipendentemente dal canale da cui i docenti verranno immessi in ruolo, e riguarda non solo i trasferimenti o i passaggi, ma anche le assegnazioni e le utilizzazioni.

3) Posso presentare domanda di mobilità per le istituzioni scolastiche di altra provincia?

Sì, tutti possono presentare domanda di mobilità   per istituzioni scolastiche di altra provincia.

4) Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede trasferimento nella provincia di titolarità e in altra provincia?

Chi richiede le istituzioni scolastiche della provincia di titolarità sia sedi di altre province dovrà presentare una sola domanda.

5) Quante domande di mobilità dovrà presentare chi chiede sia trasferimento sia passaggio di cattedra e/o ruolo?

Coloro che presenteranno sia il passaggio di cattedra e/o di ruolo che la domanda di trasferimento dovranno presentare una domanda distinta per ogni movimento: una per il trasferimento, una per il passaggio di cattedra (anche più di uno), una per il passaggio di ruolo.
In caso di trasferimento e passaggio di cattedra la documentazione può essere allegata una volta sola.

6) Quale domanda dovrà presentare chi intende passare da posto di sostegno a posto comune?

Se la domanda riguarda lo stesso ordine di scuola, il docente dovrà presentare domanda di trasferimento. Se, invece, si intende chiedere un posto comune in altro ruolo, si dovrà presentare domanda di passaggio di ruolo.

Si ricorda che per presentare domanda di passaggio di ruolo e/o di cattedra è necessario aver superato l’anno di prova e che ottenendo il passaggio di ruolo su sostegno riparte il vincolo quinquennale su sostegno.

7) Quali sono le fasi della mobilità?              

Per quanto riguarda la mobilità territoriale le fasi sono tre:

●     Fase comunale

●     Fase provinciale

●     Fase interprovinciale

8) Quante preferenze si possono indicare nella domanda?

È possibile esprimere fino a 15 preferenze: tra queste, si possono indicare anche tutte e 15 istituzioni scolastiche specifiche (della stessa o di altra provincia) o, anche, distretti, comuni o intere province ma in numero totale di 15. Si ricorda che gli ambiti territoriali non esistono più.

Si può indicare anche una sola preferenza e una sola scuola; se non si otterrà quanto richiesto si manterrà l’attuale sede di titolarità.

9) Quali docenti non sono tenuti al vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento?

I docenti per i quali non si applica il vincolo triennale sono i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI (Legge 104, soprannumerari, coniuge di militare, …), nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub- comunale dove si applica la precedenza ed i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

10) Come verranno prese in considerazione le preferenze espresse nella domanda?

Le preferenze espresse nelle domande saranno prese in considerazione nell’ordine inserito nella domanda stessa.

11) In quale ordine saranno considerate domande di trasferimento, passaggio di cattedra e/o di ruolo?

In caso di richiesta contestuale di trasferimento e di passaggio di cattedrasi deve specificare a quale dei due movimenti si vuole dare la precedenza (trasferimento o passaggio di cattedra). Se non si danno indicazioni, prevale il passaggio di cattedra.

Nel caso si presenti anche domanda di passaggio di ruolo questa ha la priorità assoluta sulle altre.

12) Quanti posti verranno riservati alla mobilità interprovinciale e quanti alla mobilità professionale?

Al termine dei trasferimenti all’interno della stessa provincia, i posti residui verranno così distribuiti:

– 50% dei posti riservati alle prossime immissioni in ruolo.

– 30% dei posti riservati ai trasferimenti tra province diverse.

– 20% dei posti riservati alla mobilità professionale provinciale e interprovinciale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

13) Cosa accade ai docenti che sono individuati come soprannumerari?

I docenti che dovessero essere individuati come soprannumerari (se già non hanno fatto domanda volontaria) potranno presentare domanda di trasferimento (condizionata oppure no) e potranno esprimere sia specifiche istituzioni scolastiche sia comuni o distretti. Se trasferiti d’ufficio (non presentando domanda o non essendo soddisfatti in nessuna preferenza) possono essere assegnati ad una scuola viciniore secondo le tabelle di viciniorietà o in soprannumero nella provincia di precedente titolarità o servizio.

Domanda di trasferimento condizionata: i docenti soprannumerari possono presentare “domanda di trasferimento condizionata”. In sostanza, nel modello di domanda di mobilità qualora nella scuola di titolarità si riformi la cattedra, si può (secondo determinate modalità) indicare la volontà di poter rientrare con precedenza nella scuola nella quale si è risultati in soprannumero.

14) Quali documenti bisogna presentare?

Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata su Istanze on line. La documentazione di tipo sanitaria (di tipo revocabile e non permanente) va inserita nella domanda.

15) Come sono valutati i titoli per la mobilità?

La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avverrà in base alle tabelle di valutazione allegate al contratto. Chi presenta domanda di trasferimento o passaggio deve necessariamente leggere attentamente le tabelle di valutazione, individuare i titoli posseduti dichiararli nel modulo domanda e autocertificarli attraverso l’apposito allegato. Chi richiede il trasferimento e il passaggio documenterà una sola domanda. Nella seconda domanda farà riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le certificazioni sono sostituite da dichiarazioni personali scritte su file.

16) A cosa serve l’allegato D? Come si dichiarano i servizi?

Per documentare il servizio deve essere utilizzato l’allegato D (diverso per Scuole Infanzia/Primaria e per Scuole Secondarie). Anche quest’anno scolastico si attribuisce lo stesso punteggio sia al servizio di ruolo sia al servizio non di ruolo o in altro ruolo (6 pt per ciascun anno scolastico con servizio di almeno 180 gg – anche non continuativi – oppure con servizio svolto ININTERROTTAMENTE dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

17) A cosa serve l’allegato F? Come si dichiara il servizio continuativo?

Per documentare la continuità di servizio (almeno 3 anni di ruolo, esclusi l’anno di immissione in ruolo (solo per immissioni in ruolo precedenti al 2015/2016) e l’anno in corso, nella scuola di attuale titolarità) deve essere utilizzato l’allegato F (docenti).

18) Come si valutano i titoli culturali (idoneità a pubblico concorso, seconde lauree, specializzazioni, master, ecc.)?

L’idoneità in concorso e tutti i titoli culturali posseduti (seconde lauree, specializzazioni post lauream, ulteriore laurea triennale, corsi di perfezionamento o master di almeno 1500 ore, 60 CFU, di durata annuale e con esame finale. corsi CLIL, ecc.) possono essere sostituiti da dichiarazione personale.

I TITOLI DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO (prima laurea, abilitazioni, specializzazione sul sostegno) NON SI VALUTANO.

19) Come si dichiara il possesso dell’abilitazione specifica (per il passaggio di cattedra o di ruolo)?

Chi presenta domanda di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo dovrà utilizzare l’allegato relativo al possesso dell’abilitazione specifica per il tipo di posto o per la/le classe/i di concorso richiesta/e. Si ricorda che per chiedere passaggio di ruolo o di cattedra è necessario avere superato l’anno di prova nel ruolo di titolarità.

Chi chiede la mobilità su posto di sostegno dovrà autocertificare il titolo di specializzazione posseduto.

20) Come si dichiarano le esigenze di famiglia?

La dichiarazione della residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento per esigenze di famiglia (SOLO PER MOBILITÀ TERRITORIALE) deve riportare anche la data di decorrenza della residenza stessa che deve essere precedente di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione dell’ordinanza sulla mobilità; si dovrà sempre dichiarare lo stato civile (celibe nubile, coniugato, vedovo o separato legalmente o divorziato) e lo stato di parentela con la persona cui ci si vuole ricongiungere.

21) Come si dichiara la presenza di figli minorenni?

Quando si dichiara l’esistenza di figli minorenni nell’autocertificazione si dovrà sempre indicare la data di nascita degli stessi.

22) Come si allegano le certificazioni mediche?

Le certificazioni mediche (precedenze relative alla legge 104/92) non possono essere sostituite da dichiarazioni personali, occorrerà quindi scannerizzare eventuali documenti, verbali 104 e tutto il necessario e caricarlo nella domanda su Istanze Online.