Comunicazione COBAS sulle nomine per le supplenze 2019/2020

Come temevamo, anche quest’anno le procedure di convocazione per le nomine degli incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche e le supplenze temporanee, sono iniziate nelle scuole con molti problemi.

Come ogni anno, i tempi di convocazione delle diverse scuole sono completamente sfasati,
operando ognuna in piena autonomia, il che genera un sistema anarchico. Le differenze dipendono da molteplici fattori, tra cui la carenza di personale, il ritardo, ormai cronico, nella pubblicazione delle graduatorie d’istituto, la differenziazione nelle procedure seguite dalle singole scuole e i problemi relativi agli errori nelle graduatorie.

Ci viene segnalato che alcune scuole ancora non hanno proceduto a convocare i docenti, il che lascia molte classi scoperte per diverse ore di lezione, che saranno perdute per sempre. In secondo luogo, le nomine sono iniziate prima che venissero pubblicate le graduatorie definitive, il che, a due anni dalla pubblicazione di graduatorie valide per un triennio, appare davvero incredibile.

In questa situazione, le scuole hanno proposto contratti atipici, alcune indicando come termine “sino alla nomina dell’avente diritto”, formula che giuridicamente non ha valore; e altre indicando il termine (30 giugno o 31 agosto), ma con la clausola di risoluzione del contratto in caso di nuove graduatorie. In questa seconda ipotesi 8che pare sia quella prevalente) non viene data ai supplenti la possibilità di lasciare il posto assunto per assumerne un altro più vantaggioso. Il che pone chi ha assunto la supplenza in una situazione di incertezza e debolezza estrema.

Poiché per il 25 settembre è prevista la pubblicazione delle graduatorie definitive, è auspicabile che tutte le scuole procedano a riconvocare gli aventi diritto e stipulare contratti definitivi sino al termine delle attività didattica o dell’anno scolastico. Ricordiamo che lo scorso anno, alcune scuole hanno proceduto a riconvocare gli aventi diritto, mentre altre scuole, in situazioni analoghe, si sono limitate a confermare i supplenti individuati, senza verificare che il posto spettasse ad altri.

Ci sono stati segnalati due ordini di problemi:
a) In alcune scuole egli incarichi sui posti di sostegno sta procedendo in modo anomalo, perché le convocazioni per individuare i docenti di sostegno (in assenza di personale specializzato) sono effettuate solo dalle graduatorie di alcune classi di concorso, anziché su tutte;

b) In relazione al contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini
dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto, ci vengono segnalati errori nella
convocazione di alcuni/e docenti, erroneamente inseriti/e in seconda fascia, pur in presenza di una pronuncia (ordinanza o sentenza) negativa; e di altri, che pure erano stati già depennati/e dalla graduatoria di seconda fascia in seguito alla sentenza negativa.

Rispetto al primo problema ci limitiamo a ricordare quanto recita la circolare sulle supplenze del 28.08.2019, per gli incarichi sui posti di sostegno in caso di carenza di personale specializzato:

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2019/20, sottoscritta il 12 giugno 2019 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno.

E’ chiaro che per le nomine sui posti di sostegno, si devono scorrere tutte le graduatorie di istituto a incrocio. Anche in relazione al secondo problema, già affrontato lo scorso anno, la circolare del 28 agosto u.s. ha dato istruzioni chiare:

Si forniscono indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Ciò in relazione sia ai recenti sviluppi di tale contenzioso, sia ai numerosi inserimenti in II fascia che sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico appena concluso, in applicazione di provvedimenti favorevoli ai ricorrenti, perlopiù di natura cautelare.
Ci si riferisce, in particolare, alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»
Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti
presupposti. L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive. Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”. (omissis) Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione.

Pare chiaro che tutti i docenti che sono stati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie in virtù di una sentenza o di un’ordinanza favorevole, devono restarvi inclusi sino alla emanazione di una sentenza loro sfavorevole, e che coloro che non sono in tale condizione, devono essere collocati in terza fascia.Appare quindi urgente che le diverse scuole assumano un comportamento uniforme per non dar luogo a palesi ingiustizie e violazione dei diritti, come è già accaduto l’anno scorso, per il quale ancora pendono contenziosi.

Per evitare questi e altri problemi, e per semplificare il lavoro delle scuole, come COBAS Scuola abbiamo chiesto e chiediamo che venga attivata quanto prima anche in Sardegna la procedura delle convocazioni unificate per provincia.
Ciò premesso, chiediamo che la Direzione Scolastica regionale dia indicazioni univoche alle scuole su come procedere, in modo da garantire il rispetto delle norme vigenti e delle procedure corrette, garantendo i diritti delle docenti e dei docenti interessati.

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