Gestione emergenza COVID-19

In questi prime due giornate di sospensione delle attività didattiche determinata dal DPCM del 4 marzo 2020, ci sono arrivate diverse segnalazioni di richieste dei dirigenti scolastici che esorbitano dalle norme vigenti.

Sono stati già convocati collegi docenti, nonostante il MIUR avesse già dato indicazioni nella Nota congiunta con il MEF di sospendere tutte le riunioni sino all’8 marzo, consigliando di spostare le riunioni degli organi collegiali a dopo il 15 marzo. In una scuola media sarda è stato convocato un collegio docenti, non programmato, nella mattina del 5 marzo con comunicazione data il giorno prima, dopo le ore 20,00, quasi contestualmente all’emanazione del DPCM. Dal che si deduce che chi dirige quella scuola presuppone che i docenti e le docenti abbiano l’obbligo di controllare le comunicazioni della scuola senza alcun diritto alla disconnessione nel proprio tempo libero, diritto che è invece sancito nell’ultimo contratto di lavoro.

In diversi istituti le dirigenze stanno disponendo che tutto il personale docente da casa, o in alternativa da scuola, invii quotidianamente alle classi materiale didattico alternativo alle lezioni. Qualche dirigente chiede anche che si firmi il registro elettronico, il che pare davvero fuori legge.

In un istituto comprensivo la dirigenza scolastica dispone che il personale docente carichi i materiali didattici online sul registro elettronico o li invii all’indirizzo email della scuola al fine di consentire la rilevazione della presenza in servizio dei docenti. Il che appare privo di senso, visto che le attività didattiche sono sospese e il personale docente non ha obbligo di presenza a scuola.

Tutte queste disposizioni avrebbero valore se il personale docente avesse l’obbligo di prestare servizio online. Ma nessuna norma contrattuale obbliga il personale docente a fornire la propria prestazione professionale online. E perciò richieste del genere appaiono come forme di eccesso di potere.

In altra scuola la dirigenza scolastica ha attivato un corso di aggiornamento in presenza, non inserito nel piano annuale delle attività, e in palese contrasto con quanto disposto nel DPCM del 4 marzo.

Riteniamo opportuno ricordare che la situazione di eccezionale sospensione delle ordinarie attività didattiche nelle scuole non può in alcun modo dare adito a improbabili e illegittime interpretazioni del funzionamento degli organi collegiali, né introdurre piani di riorganizzazione e obblighi di lavoro non previsti dalla normativa vigente.

In primo luogo osserviamo che, poiché il DPCM decreta la sospensione di tutte le attività didattiche, non vi è alcun obbligo per il personale docente di essere presente a scuola, né di svolgere le 18 o 24 ore o 25 ore di lezione.

In secondo luogo, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, il DPCM del 4 marzo, all’articolo 1, comma 1, punto g) prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Il DPCM è un atto amministrativo, che non ha forza di legge e che anzi, in base al principio di legalità, deve rispettare la legge. Dal D. Lgs 165/2001 fino alla legge 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del Dirigente Scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. L’art. 7 del TU (DPR. N. 297/ 1994) al comma 2 lett. a) assegna al Collegio dei Docenti “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto(..). Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.”. Il comma prosegue elencando una serie di competenze specifiche del Collegio che spaziano in moltissimi campi che attengono tutti alla didattica. Da queste norme e dal criterio residuale previsto dalla lett. r (“si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza”) si evince che il Collegio dei Docenti ha “competenza generale” su tutto ciò che attiene alla didattica.

Nel DL n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative. Per cui è di tutta evidenza che l’art. 1 c. punto g del DPCM può essere interpretato in modo legittimo solo nel senso che il DS attiva modalità di didattica a distanza,ma a tale azione non può corrispondere alcun obbligo da parte dei docenti. Insomma, è legittimo che il dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio.

Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata: il personale docente sceglierà le modalità che ritiene più opportune.  Né il CCNL prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali. Né le scelte didattiche di una scuola possono essere demandate alla decisione dei dirigenti scolastici: devono essere stabilite dal Collegio docenti, che è l’unico organo con competenze didattiche.

Ma allo stato appare rischioso, e talora proprio impossibile, svolgere collegi dei docenti o altre riunioni degli organi collegiali per il divieto di eccessivo assembramento e per l’impossibilità di rispettare le norme sul distanziamento, nonché per l’esigenza di garantirne l’effettiva collegialità.

Né possono in alcun modo essere equiparati ad atti del Collegio dei Docenti la compilazione di questionari-sondaggi online, che al massimo possono costituire una fonte di informazione, né le decisioni prese da collegi virtuali, convocati al di fuori di ogni regolamentazione. Il Collegio dei Docenti è infatti un organo collegiale con potere deliberante, che si muove all’interno di una cornice di regole precise e si fonda sul libero e paritario confronto tra i suoi membri.

Per cui, se i Dirigenti Scolastici renderanno praticabili modalità di didattica a distanza, l’utilizzo di tali modalità da parte dei docenti non può essere ritenuto obbligatorio. Un semplice invito ai docenti a trovare forme di contatto con alunne e alunni per proporre attività da svolgere in questo periodo e per dare a studenti e studentesse la possibilità di continuare il percorso formativo, non può diventare un’occasione per imporre modalità emergenziali di rapporto con il personale, nuovi obblighi di lavoro, strumenti e metodologie didattiche standard. Ciò si evince anche dal comma citato, che indica cosa devono fare i dirigenti, ma non dà nessuna direttiva sugli obblighi dei docenti, che quindi restano invariati. 

D’altronde l’invito ad utilizzare piattaforme o altri strumenti on line già presenti nelle scuole per comunicare le modalità scelte liberamente dai docenti per affrontare i giorni di sospensione – scelta già praticata da molte scuole del Nord Italia – non necessita alcuna delibera proprio perché è un invito e non impone nulla a nessuno, né ai docenti né agli studenti.

E’ opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo ufficiale da parte dei docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.

Si ricorda anche che la nota MIUR avente per oggetto “particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020”, ribadisce il ruolo centrale del Rappresentante dei lavoratori della sicurezza RLS: “spetta comunque al dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e le attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio”

Crediamo sia interesse di tutti evitare oggi scelte improvvisate che diano luogo a contenziosi, o producano un indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza comune.

Per quanto riguarda il personale ATA, che viene obbligato ad andare al lavoro per il fatto che le scuole non sono chiuse, riteniamo che la decisione assunta dal DPCM esponga il personale ai medesimi rischi che si intende invece evitare per docenti e studenti. E’ comunque obbligatorio che anche per tale personale venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro agile.

Ci viene altresì segnalato che in molte scuole il riscaldamento è stato spento, il che mette a rischio la salute di chi sta lavorando. Chiediamo quindi che anche su questo aspetto, sia garantito il rispetto delle norme di tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

In conclusione, con la presente invitiamo:

  • i Dirigenti Scolastici a non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento dei Collegi dei Docenti;
  • a non riorganizzare le attività funzionali obbligatorie modificando il piano annuale delle attività;
  • a non imporre al personale docente l’utilizzo di forme di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato alla valutazione dei singoli docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;
  • a garantire al personale ATA che continua a lavorare il rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute.

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